REQUISITI AMMISSIONE AL CORSO (nuova normativa)
l fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:
- diciotto anni
- possesso della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione. In alternativa Qualifica triennale di Istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 oppure diploma di maturità.
• Il possesso del requisito di accesso al corso di formazione consiste nella certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione. Ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo di istruzione si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo (v. circolare MIUR 101 del 30/12/2010), Tale requisito deve essere dimostrato attraverso l’esibizione del certificato di assolvimento dell’obbligo di istruzione rilasciato dall’Istituto scolastico competente.
• Per coloro che hanno concluso la scuola media entro il 2006, l’obbligo di istruzione è assolto con il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado.
Requisito concernente titoli di studio acquisiti all’estero:
In caso di possesso di titoli di studio equivalenti ai diplomi di scuola secondaria di secondo grado o ai diplomi di laurea italiani, è possibile presentare l’attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA.
Negli altri casi, o in assenza dell’attestato di comparabilità, è necessario presentare la dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo. La dichiarazione di valore attesta la natura dei titoli posseduti e il loro livello, ed è redatta in lingua italiana dall’Ambasciata o dal Consolato italiano nel Paese d’origine.
Non sono ammesse né traduzioni asseverate, né dichiarazioni presentate da rappresentanze consolari estere in Italia.